STATUTO AISO
(Assemblea Straordinaria 13 giugno 2005)
ART.1
COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita tra le Società che svolgono attività di “supporto alla ricollocazione professionale” e attività di consulenza nel settore delle Risorse Umane, la “Associazione Italiana Società di Outplacement – AISO “ in sigla più brevemente “ASSOCIAZIONE AISO”.
Ad essa possono aderire anche le Divisioni delle Società di Somministrazione e delle Società di Intermediazione, previste dalle norme di legge.
L’Associazione ha sede in Milano.
Essa potrà costituire Sezioni, Delegazioni o Uffici in altre Località d’Italia con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’Associazione è retta dal presente Statuto, dalle vigenti norme di legge in materia e dal Regolamento.
ART. 1-bis
CARATTERE E DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha carattere nazionale è privata, rigorosamente apolitica e volontaria, non ha scopi di lucro e agisce in modo autonomo e indipendente da qualsiasi organismo politico, economico, sindacale ed imprenditoriale.
L’appartenenza ad essa impone ai Soci doveri e responsabilità nelle relazioni con gli altri Soci e con i terzi, nonché l’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050; gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 2
SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si propone, nel quadro di un comportamento etico ispirato ai più alti valori professionali, di:
-
1
Creare un organismo unitario che operi in tutte quelle occasioni e contingenze nelle quali la rappresentanza comune delle Società e delle Divisioni che svolgono attività di ”Supporto alla Ricollocazione Professionale” e di “Consulenza e Gestione della Carriera” sia utile, conveniente e opportuna.
-
2
Diffondere nelle aziende italiane e nel pubblico la conoscenza dell’attività di Supporto alla Ricollocazione Professionale e di Consulenza e Gestione della Carriera, promuovendone la professione e la valorizzazione dell’immagine.
-
3
Diffondere, far conoscere, difendere e rispettare il codice di etica professionale che fa parte integrante del presente Statuto.
-
4
Rappresentare unitariamente i Soci nei confronti di terzi di ogni tipo ed in particolare Autorità, Enti, Organizzazioni, Associazioni e simili, nazionali ed esteri, per la tutela degli interessi di carattere generale sul piano interno ed internazionale.
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5
Promuovere ed incrementare lo sviluppo della professione, patrocinare ed anche attuare, ove conveniente, lo studio dei problemi di carattere tecnico, economico e finanziario comuni.
-
6
Individuare, promuovere e mantenere standards di qualità nell’erogazione dei servizi da parte dei Soci.
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7
Creare, organizzare e gestire attività e servizi che rappresentano un interesse comune per l’insieme dei Soci, anche attraverso la costituzione di organismi stabili o ad hoc.
-
8
Partecipare alle manifestazioni nazionali o internazionali relative alla sua attività.
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9
Intrattenere e consolidare, costantemente, i legami di collaborazione e solidarietà tra i Soci, fornendo a ciascuno la più ampia assistenza morale e materiale, nei limiti del rispetto degli interessi generali e particolari.
-
10
Ricercare l’amichevole composizione di eventuali controversie fra i Soci, ove le stesse vengano volontariamente sottoposte all’Associazione dagli interessati.
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11
Divulgare fra i Soci le notizie riguardanti la professione, nei limiti della tutela degli interessi dei singoli Soci.
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12
Adempiere a tutti gli altri compiti che, nell’interesse comune, i Soci intendessero affidare all’Associazione.
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13
Esercitare tutti i diritti e le facoltà previste dalla legislazione vigente.
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14
Impegnare i Soci al reciproco coordinamento nell’ambito delle rispettive attività e nei rapporti con le Istituzioni e le Associazioni. In particolare verso questi ultimi soggetti, ogni Socio potrà agire liberamente, con la sola salvaguardia della non esclusività nei confronti degli altri Soci AISO, ad esclusione delle iniziative gestite direttamente dall’Associazione.
-
15
Aderire ad altre Associazioni od Enti nazionali ed esteri che per il loro oggetto possano contribuire alla migliore realizzazione delle sue finalità.
ART. 3
DEFINIZIONE DI OUTPLACEMENT
(supporto alla ricollocazione professionale)
L’attività di Consulente in “Supporto alla Ricollocazione Professionale” ha per finalità di aiutare, su richiesta delle organizzazioni datoriali, i collaboratori che devono trovare una nuova sistemazione all’esterno. Saranno forniti a questi soggetti, durante tutta la durata della ricerca, i mezzi più efficaci per valorizzare la loro personalità e la loro esperienza.
In via esemplificativa, le fasi fondamentali di un incarico di “Supporto alla Ricollocazione Professionale” sono:
- analisi della personalità e professionalità del candidato;
- determinazione degli obiettivi professionali;
- identificazione dei mezzi di azione;
- supporto formativo/informativo;
- ricerca di marketing (esame dei settori di intervento);
- supporto nell’azione di ricerca;
- e quante altre innovazioni nel tempo potranno essere introdotte e sperimentate.
Analogo percorso dovrà essere seguito quando soggetti della Ricollocazione Professionale fossero gruppi di più collaboratori, affidati dalle organizzazioni datoriali ai Soci, a fronte di esuberi dichiarati e dell’adesione degli interessati ai programmi di riorientamento al lavoro.
Mentre l’incarico di Outplacement Individuale avrà di norma il carattere dell’illimitatezza del tempo fino al buon esito della ricerca, l’incarico di Outplacement Collettivo prevederà termini temporali.
ART. 4
DEFINIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI CAREER MANAGEMENT
(consulenza e gestione della carriera)
L’attività di “Consulenza e Gestione della Carriera” comprende una gamma di programmi che hanno lo scopo di aiutare le organizzazioni datoriali ed i loro collaboratori a gestire il cambiamento dei modi e dell’organizzazione del lavoro, delle condizioni e dei fondamentali del rapporto di lavoro.
Questo con lo scopo non solo di ridurre il più possibile gli effetti negativi risultanti dal cambiamento, ma anche di trarre beneficio dalle nuove opportunità che si vengono a creare.
Fra i servizi resi si ricomprendono indicativamente, oltre a quanto previsto dall’art. 3, i programmi di Consulenza di Carriera, di Assistenza Personale a Managers, di Analisi, Valutazione e Sviluppo individuale, di Preparazione al Cambiamento, di Consulenza sul tema della propria Impiegabilità sul mercato.
ART. 5
CODICE ETICO
NORME GENERALI
Ciascun Socio deve seguire le norme etico professionali emanate dall’Associazione e nei casi non espressamente disciplinati deve sempre comportarsi in maniera tale da salvaguardare la buona immagine della professione e dell’Associazione.
Nello svolgimento degli incarichi assunti, ciascun Socio manterrà quei requisiti di dignità, indipendenza ed obiettività indispensabili all’esercizio professionale dell’attività di consulenza e curerà altresì che gli stessi siano salvaguardati anche dai propri collaboratori.
Ciascun Socio non accetterà in alcun modo incarichi per i quali non è qualificato; assegnerà il lavoro globalmente e/o nelle sue parti a collaboratori idonei a svolgerlo nel migliore dei modi, al fine di garantire un elevato indice qualitativo alle sue prestazioni.
Appositi codici di etica particolareggiati per ciascun servizio verranno emanati nel Regolamento.
ART. 6 REGOLAMENTO SOCI
Per tutto quello che riguarda l’attività promozionale, il segreto professionale, i rapporti fra i Soci, il Codice particolareggiato di Etica Professionale, l’ammissione di nuovi Soci e quant’altro non previsto dal presente Statuto, l’Assemblea dei Soci, in conformità a quanto stabilito all’art. 11, emanerà un Regolamento che fa parte integrante dei diritti e degli obblighi dei Soci.
ART. 7
NUOVI SOCI
PERDITA DEL REQUISITO DI SOCIO
Per essere ammessi a far parte dell’Associazione deve essere presentata domanda sottoscritta dal legale rappresentante della Società o della Divisione, che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento.
La domanda di ammissione deve essere esaminata dal Consiglio Direttivo e, se accettata, deve essere sottoposta all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
La qualifica di Socio può venir meno per le seguenti ragioni:
-
a
recesso: un Socio può recedere liberamente dall’Associazione mediante comunicazione per iscritto al Presidente. Il recesso ha effetto dal momento della comunicazione all’Associazione, ma il Socio recedente è tenuto a pagare le quote relative all’intero anno sociale in corso;
-
b
per decadenza: e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione, ovvero per la mancata comunicazione di informazioni rilevanti;
-
c
per esclusione: deliberata dall’Assemblea con maggioranza di 2/3 su proposta del Consiglio Direttivo, per infrazione del codice professionale e per altri motivi che comportino indegnità;
-
d
per ritardato pagamento: dei contributi per oltre un anno.
ART. 7-bis
CERTIFICAZIONE DEI SOCI
Per tutto ciò che riguarda le procedure sulla Certificazione dei Soci si rinvia a quanto indicato nel Regolamento.
ART. 8
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- il Comitato Etico.
L’Assemblea Generale
ART. 9
PARTECIPAZIONE E CONVOCAZIONE
L’Associazione, nell’Assemblea Generale, ha il suo organo sovrano.
Alle Assemblee ordinarie come a quelle straordinarie potranno partecipare i Rappresentanti dei Soci purché risultino in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, nonché per l’approvazione del regolamento e/o sue modifiche.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in via straordinaria:
- a
per decisione del Consiglio Direttivo,
- b
su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno 1/3 dei Soci.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno venti giorni, mediante invito per lettera raccomandata indirizzata ai Soci a cura della Presidenza: in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma, o a mezzo fax, o tramite e-mail. L’avviso di convocazione deve contenere un dettagliato ordine del giorno degli argomenti da trattare e stabilire luogo, data e ora della seconda convocazione (almeno un giorno dopo, e non oltre i trenta dalla prima) per il caso andasse deserta la prima convocazione.
L’Assemblea in forma totalitaria è regolarmente costituita con la presenza di tutti i Soci e di tutti i Membri del Consiglio Direttivo.
ART. 10
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea Generale in via ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Rappresentanti dei Soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza dei Rappresentanti di tanti Soci che dispongano di almeno 2/5 dei voti.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei Rappresentanti dei Soci.
E’ ammesso anche l’intervento per delega, da conferirsi per iscritto a Rappresentanti dei Soci in numero non superiore a due per Rappresentante.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza, dalla persona nominata dall’Assemblea.
Il Presidente è assistito dal Segretario ed in caso di sua assenza od impedimento il Segretario è scelto dal Presidente fra i presenti.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, con funzioni di Segretario.
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata a votare una seconda volta.
L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti espressi.
Lo svolgimento e le deliberazioni dell’Assemblea devono essere fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni, prese in conformità dello Statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione potrà essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’Assemblea potrà inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.
ART. 11
COMPITI DELL’ASSEMBLEA
All’Assemblea Generale spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
- a
discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b
eleggere il Presidente, i Membri del Consiglio Direttivo, di norma fra i Rappresentanti effettivi dei Soci;
- c
fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- d
deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione;
- f
approvare l’ammissione di nuovi Soci o la loro esclusione proposte dal Consiglio Direttivo;
- g
deliberare sul Regolamento ed eventuali modifiche proposte dal Consiglio Direttivo, in sede straordinaria
- h
deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
- i
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- j
deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
- k
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 12
COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 membri, nominati dall’Assemblea ordinaria previa determinazione del loro numero e con designazione, da parte del Presidente, di un Vice Presidente con funzioni di Tesoriere e di un Vice Presidente con funzioni di Segretario.
Il Consiglio Direttivo durerà in carica un biennio.
Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all’integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario, salva la necessità di ratifica o di diversa nomina da parte dell’Assemblea in occasione della sua prima convocazione per qualsiasi motivo. In caso venga a mancare più della metà dei membri dovrà essere immediatamente convocata l’Assemblea per l’integrazione.
I membri del Consiglio non riceveranno alcune remunerazione in dipendenza della loro carica.
ART. 13
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce, almeno una volta al trimestre e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.
La riunione del Consiglio Direttivo deve essere convocata con un preavviso non inferiore a dieci giorni in forma scritta.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o per fax o per e-mail con un preavviso di due giorni.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio saranno fatte constatare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 14
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- a
deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea Generale, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b
predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea, secondo le proposte della Presidenza;
- c
predisporre il Regolamento ed eventuali sue modifiche.
- d
deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
- e
procedere all’inizio di ogni anno sociale ad una revisione del Libro Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo i provvedimenti del caso;
- f
in caso di necessità verificare la permanenza dei requisiti suddetti disponendo anche sopralluoghi e supplementi di informazione;
- g
deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Soci;
- h
deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituti pubblici e privati che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliersi di norma fra i Soci.
- i
proporre all’Assemblea il contributo di ammissione di nuovi Soci e i contributi associativi annuali. Il Consiglio Direttivo nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi, sotto forma consultiva, della collaborazione di Gruppi di Lavoro (GRL) nominati dal Consiglio stesso, in conformità a quanto previsto dal Regolamento.
Il Consiglio Direttivo può prendere provvedimenti urgenti di competenza dell’Assemblea salvo ratifica.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
PRESIDENTE
ART. 15
ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale ordinaria, dura in carica un biennio e comunque fino all’Assemblea Generale Ordinaria che deve procedere all’elezione delle cariche sociali.
ART. 16
COMPITI DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI
Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della condotta e del buon andamento degli affari sociali, nonché il controllo dell’attività della Segreteria e della Tesoreria. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che di terzi.
Il Presidente provvede in particolare ad attuare le deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo dell’Associazione, dei quali può esercitare i poteri in caso di urgenza e riferendo ai predetti organi collegiali nella prima adunanza successiva agli eventuali provvedimenti adottati.
Il Presidente può, per giustificati motivi, delegare ad un Consigliere parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
I due Vice Presidenti sono eletti direttamente dall’Assemblea per un periodo di due anni; aiutano il Presidente nell’esecuzione dei suoi compiti e lo sostituiscono quando è assente.
Il Vice Presidente con funzioni di Tesoriere ha la responsabilità dell’amministrazione ed in particolare della preparazione dei rendiconti e dei preventivi finanziari.
Il Vice Presidente, con funzioni di Segretario, ha la responsabilità di conservare i documenti sociali, di redigere i verbali del Consiglio Direttivo e di istruire le pratiche di ammissione di nuovi Soci.
ART. 17
COMITATO ETICO
Il Comitato Etico è nominato con scrutinio segreto dall’Assemblea, che sceglie, tra personalità di rilievo esperte di “Supporto alla Ricollocazione Professionale”, “Consulenza e Gestione della Carriera” e Risorse Umane, tre membri effettivi e due supplenti che non ricoprano altre cariche associative.
I compiti del Comitato Etico sono:
- a
decidere sui ricorsi avversi ai provvedimenti di esclusione;
- b
intervenire, quale amichevole compositore, di propria iniziativa o su richiesta degli organi o delle persone interessate o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo, in conflitti tra organi dell’Associazione o tra i Soci;
- c
controllare la rispondenza dell’attività dei Soci ai dettami dei codici etici dell’Associazione e in genere alla difesa dell’onorabilità collettiva, anche nei rapporti esterni.
Il Comitato Etico durerà in carica un biennio.
Al termine del mandato, i Membri possono essere riconfermati.
ART. 18
ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- a
dalla quota di iscrizione da versare all’atto di ammissione all’Associazione, nella misura da stabilirsi da parte dell’Assemblea Generale Ordinaria;
- b
dai contributi annui ordinari, che il Consiglio Direttivo propone annualmente all’Assemblea Generale ordinaria in base a criteri ritenuti più opportuni ed equi;
- c
da eventuali contributi straordinari, da deliberarsi dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d
da versamenti volontari dei Soci;
- e
da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati.
I contributi ordinari devono essere pagati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Le quote e i contributi associativi riscossi dall’Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
In caso di scioglimento, le eventuali attività di cui ai precedenti commi possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
ART. 19
MOROSITÀ
Ai Soci che risulteranno morosi nei pagamenti dei contributi saranno applicate le seguenti sanzioni:
dopo novanta giorni di morosità: interesse annuo pari a quello di tasso di sconto, più due punti sul contributo arretrato;
dopo trecentosessanta giorni di morosità: saranno proposti per la radiazione dall’Associazione all’Assemblea.
ART. 20
ESERCIZI SOCIALI
L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.
ART. 21
NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.